Il caso: un ragazzo minorenne, affidato ad una Scuola sci per una lezione, durante la stessa perde l’equilibro cadendo all’indietro sulle code degli sci senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi e subisce così una lesione.
Sussiste la responsabilità della Scuola sci alla quale il ragazzo era stato iscritto?
Innanzi tutto bisogna inquadrare la fattispecie nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) , per intenderci quella che si configura tra due parti tra le quali è stato stipulato un contratto e quella inadempiente è tenuta al risarcimento del danno conseguente al proprio inadempimento, e non nella responsabilità extra contrattuale, che sussiste quando qualcuno causa un danno ingiusto a seguito di un fatto illecito (art.2043), esempio tipico è quello dell’incidente automobilistico.
La distinzione non è di poco conto in quanto nel caso di responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve fornire la prova del fatto ingiusto da parte del danneggiante, della colpa o del dolo, e del nesso di causalità tra fatto e danno, in pratica l’onere probatorio è posto integralmente a suo carico, mentre nel caso di responsabilità contrattuale il danneggiato deve solo provare la fonte dell’obbligazione, quindi la sussistenza di un contratto, e l’inesattezza nell’adempimento. Pertanto, nel caso che ci occupa, è sufficiente la prova della conclusione del contratto relativo alla lezione di sci e che l’evento lesivo si è verificato durante la lezione stessa, null’altro. Sarà onere dell’altra parte dimostrare, per andare esente da responsabilità, che l’inesatto adempimento (il verificarsi dell’incidente) è avvenuto per fatto ad essa non imputabile.
Sostanzialmente la scuola sci deve dimostrare di aver posto in essere tutte quelle azioni che, secondo la normale diligenza, possano garantire la sicurezza dell’allievo, con la conseguenza che, se fosse rimasta ignota la causa della caduta, la responsabilità risarcitoria sarebbe stata comunque a suo carico.
Nel caso di specie la Cassazione ha applicato i su detti principi, rigettando la domanda di risarcimento, considerato che la Scuola sci aveva dimostrato la dinamica dell’incidente nel senso che abbiamo esposto all’inizio di questo articolo e la caduta era apparsa del tutto inevitabile e non imputabile alla Scuola e, tanto meno, al maestro di sci.