Alla fine del rapporto di locazione il conduttore deve restituire l’immobile locato nello stato in cui lo ha ricevuto e privo di danni, salvo il normale deperimento conseguente all’uso che è stato fatto della cosa in conformità delle pattuizioni contrattuali.
Ma come si provano le condizioni in cui l’immobile era stato consegnato all’inizio della locazione?
Elemento determinante è quanto indicato nel contratto, infatti l’art. 1590 c.c. stabilisce specificatamente che “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti” ed, in mancanza di descrizione, si presume che il conduttore l’abbia ricevuta in buono stato.
Sul punto si è di recente pronunciata la Cassazione, la quale era stata investita di un caso nel quale il conduttore pretendeva di provare che le condizioni iniziali dell’appartamento erano diverse rispetto a quelle indicate nel contratto.
La Suprema Corte ha, invece, confermato che la descrizione contenuta nel contratto ha valore di prova preminente e costituisce confessione stragiudiziale vincolante non solo per le parti, ma anche per il Giudice, con la conseguenza che, se lo stato dell’immobile risultava diverso, il conduttore era obbligato al ripristino secondo quanto risultante dal contratto non potendo egli provare in alcun modo che le effettive condizioni iniziali erano differenti rispetto a quelle contrattualmente indicate.
Pertanto, siate ben pignoli nella descrizione di ciò che prendete in locazione.