Il caso che andiamo a commentare è la vendita da parte di un allevatore ad un altro allevatore di un toro che, poi, è risultato sterile.
Il punto da chiarire sono i limiti della configurabilità della vendita aliud pro alio, che si verifica quando la cosa venduta non ha semplicemente dei vizi ma è completamente diversa da quella oggetto dell’accordo. Il caso tipico è quello dell’acquisto di un quadro d’autore, ad esempio un Picasso, che, poi, risulta non autentico; l’oggetto è apparentemente lo stesso ma nella sostanza è completamente diverso da quello pattuito.
Quando la cosa venduta ha semplicemente dei vizi, ma non si tratta di “cosa diversa” rispetto a quella pattuita, l’acquirente ha una serie di tutele, quali la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno, però dette tutele sono subordinate a stretti termini di prescrizione e decadenza (decadenza se il vizio non viene denunciato entro otto giorni dalla scoperta, prescrizione del diritto entro un anno dalla denuncia), termini che non sussistono nel caso di vendita aliud pro alio.
Nel caso che ci riguarda la Corte d’Appello aveva ritenuto di limitare l’ipotesi di aliud pro alio ai soli casi della consegna di un bene diverso da quello pattuito, quindi il toro sempre un toro è e,pertanto, pur essendo sterile, poteva ben essere utilizzato per altre finalità, quali l’alimentazione umana ed altro. La Cassazione, invece, riprendendo l’orientamento prevalente che ritiene la sussistenza dell’aliud pro alio in tutti i casi in cui il bene abbia difetti tali da non poter svolgere quella funzione economico-sociale a cui è destinato o che è ritenuta come essenziale tra le parti, ha riformato la sentenza bacchettando la Corte che non avrebbe considerato che la qualità, pacificamente necessaria, del toro, così come anche considerata dalle parti, era quella di essere in grado di fecondare le bufale e, quindi, la sua sterilità incideva direttamente su detta funzione da ritenersi essenziale.
In conclusione la Suprema Corte ha ristabilito il principio secondo cui l’ipotesi di vendita aliud pro alio non sussiste solamente quando viene consegnata una cosa del tutto diversa, ma anche quando la cosa consegnata abbia dei difetti tali che le impediscano di assolvere a quelle funzioni ad essa naturali o ritenute come essenziali dalle parti.