Sperando che tutti abbiano passato delle meravigliose vacanze, di particolare attualità appare un approfondimento dei diritti di quelle persone sfortunate che non abbiano avuto ciò che esattamente si aspettavano nel tanto agognato periodo feriale.
Il tema è quello del danno da vacanza rovinata.
La sentenza che ci offre lo spunto ha, di recente, risolto il caso di alcuni turisti che avevano acquistato presso un’agenzia un pacchetto tutto compreso per un viaggio in Egitto.
Gli attori lamentavano una serie di inadempimenti ed in particolare la mancata escursione ad Alessandria d’Egitto, l’escursione Cairo/Abu Simbel/Aswan in pullman anziché in aereo ed il rientro iniziato con un giorno di anticipo e finito con ben 22 ore di ritardo, arco di tempo durante il quale essi si ritrovavano a soggiornare a Sharm El Sheik località prevista invece, secondo il programma, come mero scalo tecnico senza peraltro ricevere l’assistenza prevista dalla legge.
Venivano così convenuti in giudizio sia l’agenzia di viaggi, che aveva venduto il pacchetto, sia il tour operator, che lo aveva organizzato.
Le principali norme da prendere come riferimento sono l’art. 2059 del Codice Civile, che prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali (danni non valutabili secondo parametri oggettivi, quali il danno morale ed il danno esistenziale) nei casi previsti dalla legge, e l’art.47 del Codice del Turismo (D.Lgs.79/2011), ove sono state trasfuse le norme della materia contenute nel Codice del Consumo, il quale dispone che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Il legislatore ha giustamente ritenuto di dare particolare tutela alle aspettative di chi, dopo un lungo periodo di lavoro, riversa sulle proprie vacanze la speranza di rigenerarsi, il che diventa, se non proprio una ragione di vita, certamente un traguardo agognato che, se rovinato, comporta un consistente danno esistenziale, sia pur non valutabile in esatti termini economici.
I presupposti del risarcimento sono, quindi, un non esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto del pacchetto turistico e la non scarsa importanza del detto inadempimento.
Nel caso di specie il Giudice ha correttamente ravvisato la sussistenza dei su detti presupposti, infatti l’omissione della escursione ad Alessandria ha certamente deluso le aspettative degli attori, poi l’escursione al Cairo/Abu Simbel/Aswan avvenuta in pullman, anziché in aereo, ha comportato una minor godibilità del programma per il maggior tempo e minor comodità del viaggio, ed infine l’anticipazione della partenza e l’allungamento dei tempi di trasferimento hanno di sicuro influito sulla piacevolezza della vacanza acquistata.
La quantificazione del danno è stata parametrata in Euro 200,00 per ciascun attore, in considerazione della durata del viaggio e del costo del pacchetto turistico.