Quale reato compie chi, a mezzo di sms, invia messaggi offensivi ad un’altra persona?
Il confine è tra il reato di ingiuria e quello di molestie telefoniche.
Nel caso di cui ci occupiamo un uomo aveva trasmesso ad una ragazza, con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale, sms che contenevano, tra l’altro, frasi del tipo “troia, vai con altri…”.
La Cassazione, confermando la condanna avvenuta nei precedenti gradi di giudizio, ha configurato per la fattispecie il reato di ingiuria.
Si ha detto reato, punito dall’art. 594 c.p., quando qualcuno offende l’onore o il decoro di una persona presente e ciò anche a mezzo comunicazione telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa.
Si ha il diverso reato di molestie telefoniche, punito dall’art. 660 c.p., quando qualcuno, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o a mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo, per petulanza o altro biasimevole motivo.
Sul punto la giurisprudenza si è mostrata divisa, infatti per alcune decisioni, come quella in commento, l’invio anche di più sms, in orari diurni, non ha caratteristiche tali, visto il mezzo scritto e non vocale e l’orario, da ledere la tranquillità del soggetto passivo, ma, se contenenti frasi offensive, ha tutti i presupposti per integrare il reato di ingiuria, anche se non sussisteva il così detto dolo specifico, cioè la coscienza e volontà di ingiuriare il destinatario del messaggio.
Pertanto, per portare ad una condanna è necessario e sufficiente che venga inviato un sms contenente almeno una frase idonea a ledere l’onore o la reputazione del soggetto al quale il messaggio viene trasmesso, anche se non sussista una specifica volontà di offendere, ma la semplice coscienza e volontà di utilizzo di espressioni che sono normalmente interpretabili come offensive secondo la comune coscienza.
Altre decisioni, invece, hanno ritenuto di configurare i medesimi tipi di comportamento come molestie telefoniche, dato che, secondo tale orientamento, gli sms non possono essere assimilati a messaggi epistolari (quindi semplici lettere), in quanto il ricevente è costretto a percepirli e la semplice ricezione può comportare quel turbamento alla quiete che la norma penale tutela.
Un’ulteriore interpretazione, che probabilmente appare la più corretta, ritiene ipotizzabili in un’unica condotta entrambi i reati, dato che ognuno di essi ha una propria specificità e è volto a tutelare un diverso bene, l’onore e la reputazione il reato di ingiuria, la tranquillità psichica il reato di molestie.