Una recente sentenza del Tribunale di Torino ci dà l’occasione di fare il punto sulla problematica relativa all’immediata operatività del divieto di anatocismo bancario.
Come noto l’anatocismo è quella pratica di addebitare gli interessi sul conto corrente bancario e su di essi calcolare ulteriori interessi, in pratica sugli interessi vengono fatti maturare ulteriori interessi.
Già la Cassazione nel 1999 lo aveva dichiarato illegittimo, ma una delibera del CICR del 9 febbraio 2000 lo aveva consentito a determinate condizioni.
A far chiarezza sulla questione è intervenuta la L.147/13 che, modificando l’art. 120 del Testo Unico Bancario, ha sancito il divieto assoluto di anatocismo.
Fino a questo punto sembrerebbe tutto pacifico, ma a creare dubbi è un espresso rinvio, che fa la norma, all’adozione di una delibera del CIRC per la determinazione dei criteri del calcolo degli interessi. Il dubbio è se fino all’adozione di tale delibera, ancora non avvenuta, rimane in vita quella del 2000, che aveva consentito l’anatocismo a determinate condizioni, impedendo così la immediata efficacia del divieto disposto dalla legge.
Insomma il problema è stabilire se il divieto è immediatamente operativo o lo sarà solo dopo la prevista deliberazione CICR.
Al Tribunale di Torino si era rivolta una nota associazione di consumatori per richiedere una inibitoria nei confronti di una banca che continuava ad applicare la prassi della capitalizzazione nei confronti dei clienti.
Il Giudice ha rigettato la richiesta, non tanto sulla base della non immediata applicabilità del divieto, quanto piuttosto dell’assenza del periculum in mora , elemento necessario per un’inibitoria in via d’urgenza, in quanto la banca nell’applicare l’anatocismo aveva avvertito i clienti che, qualora la emananda delibera del CIRC avesse ratificato il divieto, avrebbe restituito il denaro. Tale avvertimento sarebbe stato sufficiente a far venir meno ogni pericolo grave ed irreparabile nei confronti dei correntisti, i quali avrebbero avuto il rientro assicurato delle somme eventualmente trattenute in maniera illegittima dall’istituto di credito.
Salvo detto passaggio tecnico decisivo per il rigetto indipendentemente dalla fondatezza nel merito della questione, il Tribunale sulla problematica giuridica centrale (immediata operatività o meno del divieto) si è limitato a rilevare come la deliberazione del CIRC del 2000 non fosse stata specificatamente abrogata e, quindi, si sarebbe dovuta ritenere ancora in vigore.
Tale rilievo pare possa leggersi come una velata interpretazione nel senso della non immediata operatività del divieto.
Se così fosse, la pronuncia si porrebbe in contrasto con la prevalente giurisprudenza che ritiene il divieto immediatamente operativo sulla considerazione che la nuova normativa ha reso inapplicabile la delibera CICR del 2000, sia in quanto quest’ultima si fondava su di una diversa disciplina legislativa ormai abrogata sia in quanto una norma regolamentare di certo non può prevalere su di una disposizione di legge.
Sicuramente tale ultima interpretazione appare del tutto condivisibile e fondata su motivazioni difficilmente contestabili, pertanto possiamo ritenere corretta la posizione di considerare il divieto dell’anatocismo bancario immediatamente operativo nel nostro ordinamento e le banche se ne dovranno fare una ragione.