Il tema affrontato dalla sentenza che oggi commentiamo è la copertura assicurativa per i danni subiti dal passeggero in caso di incidente causato da un motorino, sul quale era trasportato, con alla guida un sedicenne
La Cassazione ha deciso sulla domanda di risarcimento del passeggero nei confronti della Compagnia Assicurativa del motoveicolo, la quale aveva inserito tra le clausole contrattuali l’esclusione della garanzia assicurativa nel caso in cui il mezzo fosse stato condotto da soggetto privo della necessaria abilitazione alla guida.
La Compagnia aveva rifiutato l’indennizzo sostenendo che, non essendo il sedicenne abilitato a portare passeggeri, tale violazione era da configurare come equipollente alla totale mancanza di valida patente, con la conseguenza che la copertura assicurativa non avrebbe potuto aver effetto.
Contrariamente all’orientamento della Corte d’Appello, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, la Cassazione ha, a nostro avviso correttamente, invece ritenuto che l’esclusione della copertura assicurativa poteva avere effetto solo in caso di totale assenza del titolo abilitativo e non nel diverso caso, come quello di specie, di inosservanza delle regole del Codice della Strada riguardanti limitazioni all’efficacia o alla validità del titolo abilitativo stesso, inosservanza che, certo, costituisce illecito e, quindi, è sanzionabile, ma non riveste carattere tale da rientrare nella fattispecie di assenza totale di titolo, necessaria, secondo la clausola contrattuale, ad escludere l’operatività della polizza.
La decisione è certamente condivisibile, non apparendo logico ed equo, soprattutto per i danneggiati, escludere la responsabilità delle Compagnie di Assicurazione in caso di mancato rispetto delle regole codicistiche da parte del conducente, infatti se si ampliasse tale principio si correrebbe il serio pericolo di vanificare le giuste finalità dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti.