Il caso odierno riguarda un ragazzo che, durante una partita di basket, nonostante fosse stato più volte redarguito dall’istruttore, dopo una schiacciata, si era attaccato al bordo del canestro, che, cedendo, gli causava una rovinosa caduta a seguito della quale subiva notevoli lesioni.
Il danneggiato intraprendeva giudizio, nei confronti del titolare del campo, per ottenere il risarcimento, ma il Tribunale rigettava la domanda.
Successivamente, la Corte d’Appello, invece, riteneva sussistere la responsabilità ed accoglieva la domanda risarcitoria.
Nell’ultimo step la Cassazione, ribaltando di nuovo il risultato, ha escluso qualsivoglia responsabilità del “ custode”, negando definitivamente qualsivoglia risarcimento.
Il ragionamento della Suprema Corte è, in realtà ineccepibile, infatti sussiste la responsabilità di chi ha una cosa in custodia nel caso in cui essa abbia causato un danno, salvo che si provi il così detto caso fortuito, così dispone l’art. 2051 del codice civile.
Il comportamento imprudente del ragazzo che, nonostante fosse stato rimproverato in più occasioni dall’istruttore, ponendo in atto un’azione decisamente pericolosa, pericolo ben noto ad ogni giocatore di basket, si appendeva al cerchio metallico dopo una schiacciata, facendo sopportare al canestro tutto il peso del proprio corpo, costituiva da sola azione che causava l’infortunio per fatto e colpa dell’indisciplinato giocatore.
In tale azione si ravvisava quel “fortuito soggettivo”, che portava all’esclusione di qualsiasi responsabilità del “custode” (il proprietario del campo), proprio in virtù dell’ultima parte dell’art. 2051 c.c. “salvo che provi il caso fortuito”.
In conclusione non appendetevi mai al canestro, perché se cadete nessuno vi pagherà.