Tutti ormai sanno che il Daspo è il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive introdotto dalla L.401/89 e che esso viene applicato nei confronti di coloro che compiono atti violenti in occasione di o in connessione con eventi sportivi, ma la sua applicazione ai bagarini è fatto meno noto.
Nel recente caso affrontato dalla Cassazione un bagarino, appunto, al quale era stato applicato un Daspo della durata di cinque anni, era stato colto nelle prossimità dello stadio di Firenze a svolgere la vendita abusiva di biglietti e, conseguentemente, veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di cui all’art. 6 della L.401/89 per aver contravvenuto al Daspo che gli era stato applicato due anni prima e, pertanto, ancora in essere.
L’imputato impugnava la sentenza di appello avanti alla Suprema Corte sulla base di due motivi, il primo ritenendo incostituzionale la norma di cui all’art.6 della L.401/89 interpretata nel senso della sua applicabilità anche ai bagarini, il secondo sostenendo che i Giudici di merito avevano equivocato sul fatto che egli si fosse trovato nelle prossimità dello stadio svolgendo attività di bagarinaggio.
Sul primo motivo la Cassazione ha ricordato che la Corte Costituzionale aveva già chiarito, con sentenza n.37279/13, come la disciplina in vigore ( ed in particolare quella introdotta dalla L.210/05) imponga chiaramente di applicare i divieti e le prescrizioni di cui alla L.401/89 (tra cui il Daspo) non solo a chi compia atti violenti ma anche a chi venda abusivamente biglietti in occasione di o in connessione con eventi sportivi. Tali sanzioni rientrano pienamente nella possibilità di disciplina della legge ordinaria e non violano certamente alcuna norma di rango costituzionale.
Sul secondo motivo è stato giustamente ritenuto come fosse del tutto irrilevante che l’imputato sia stato colto a compiere attività di bagarinaggio o meno, infatti la violazione, che comporta l’applicazione della legge penale e, pertanto, la sussistenza del reato, consiste nella mera presenza del soggetto destinatario del Daspo nei luoghi (prossimità dello stadio) a lui interdetti, indipendentemente dalla ragione della detta presenza e delle attività che egli stava compiendo.
Nessun rilievo appare possa farsi alla decisione commentata che con estrema chiarezza e motivazione puntuale ha tolto ogni possibile dubbio sull’applicabilità del Daspo ai bagarini, applicabilità che appare quanto mai opportuna ed efficace per combattere il fenomeno illegale della vendita abusiva di biglietti delle manifestazioni sportive.