Frequente, in ambito familiare, è la dazione di denaro da parte dei genitori per l’acquisto di una casa o per altre esigenze economiche di una giovane coppia.
Il caso su cui poniamo attenzione è il giudizio intrapreso dal padre di una ragazza, il quale, avendo corrisposto alla figlia ed al genero una consistente somma necessaria per l’acquisto di un appartamento, richiedeva al solo genero la restituzione della metà dell’importo versato sostenendo che esso era stato erogato a titolo di mutuo e, pertanto, doveva essere rimborsato.
La domanda veniva avanzata in concomitanza della separazione, in via di svolgimento, tra i coniugi che avevano beneficiato dell’elargizione.
Il quesito al quale rispondere è se, in assenza della prova di uno specifico contratto, la mera dazione di denaro poteva essere elemento sufficiente per giustificare la pretesa restitutoria nei confronti del beneficiario dell’elargizione.
Nel caso di specie, infatti, l’attore non aveva in mano alcun contratto di mutuo e riteneva di fondare la propria pretesa di sussistenza dell’obbligo alla restituzione sulla base di presunzioni, una delle quali, la più importante, era la dazione del denaro.
La Cassazione ha correttamente rilevato che se da una parte è necessario per chi avanza una domanda provarne tutti i presupposti, per cui, nel caso di specie, la dazione del denaro e la sussistenza di un contratto di mutuo, dall’altra parte chi ha ricevuto del denaro deve offrire adeguata giustificazione del proprio diritto a trattenerlo, essendo principio generale del nostro ordinamento l’inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati.
Il genero aveva sostenuto che il denaro costituisse un dono in occasione delle nozze, mentre il suocero ribadiva che si era trattato di un mutuo, infatti egli aveva corrisposto eguali somme anche ad un’altra figlia, la quale le aveva restituite, così come aveva restituito l’importo ad essa versato anche la figlia moglie separanda del convenuto.
La conclusione è stata il rigetto della domanda del suocero, infatti è stata ritenuta congrua la giustificazione del genero per la dazione di denaro (dono di nozze), mentre la prova presuntiva fornita del suocero assolutamente insufficiente, anche considerato che la prova della pattuizione del diritto alla restituzione doveva essere estremamente rigorosa dato che, come si legge nella sentenza, “la vicenda si inserisce nell’ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro (soprattutto tra genitori e figli), non subordinati a specifici doveri di restituzione: tanto più quando, come nel caso in esame, la domanda di rimborso venga formulata dopo la separazione fra figlia e genero, quindi in situazione presumibilmente conflittuale, e solo nei confronti di lui”.