L’addebito della separazione ha una notevole importanza, non tanto per il riconoscimento morale di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, ma per l’esclusione del diritto al mantenimento del coniuge a cui venga attribuito l’addebito stesso.
Il caso tipico di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio è il tradimento.
Al fine di ottenere l’addebito il coniuge “ferito” non deve fare altro che dimostrare l’infedeltà dell’altro, con tale dimostrazione assolve in pieno l’onere probatorio spettante a chi, chiedendo l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge, voglia liberarsi dall’obbligo del mantenimento.
Chi ha tradito, invece, per evitare l’addebito ha l’onere di dimostrare che il matrimonio, al momento del tradimento, era già compromesso e la così detta affectio coniugalis era già venuta meno, per cui, data la preesistenza di detta crisi, non sussistiteva alcun nesso di causalità tra essa e la violazione dell’obbligo di fedeltà.
Una recente pronuncia della Suprema Corte ha confermato tale orientamento, rigettando il ricorso di una coniuge infedele, alla quale il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano negato il diritto al mantenimento addebitandole la separazione.
La Cassazione ha chiarito che le sentenze di primo e secondo grado avevano correttamente ritenuta provata l’infedeltà, mentre, al contrario, la coniuge ricorrente non aveva fornito sufficiente prova di una crisi matrimoniale precedente al tradimento che avrebbe fatto venir meno l’effettivo rapporto tra i coniugi e reso la convivenza una mera forma, senza alcuna sostanza affettiva e di comunità di vita.
La fornita prova di continui litigi e del fatto che i coniugi dormivano in stanze separate da tempo, non è stata ritenuta dai Giudici sufficiente a dimostrare una conclamata e definitiva crisi del matrimonio, tale da escludere il nesso di causalità tra il comportamento infedele e la disgregazione della famiglia.
In conclusione, quindi, prima di tradire separatevi, eviterete problemi.