In una recente sentenza il Tribunale di Firenze ha affrontato la tematica della risarcibilità del danno non patrimoniale, sotto il profilo di danno morale ed esistenziale, alla fidanzata di una persona deceduta a seguito di un incidente stradale.
Il Giudice territoriale, seguendo peraltro il solco già tracciato dalla Cassazione, ha ritenuto pienamente sussistente il diritto al risarcimento.
In effetti il concetto di “prossimi congiunti” della vittima deve essere considerato non solo come vincolo parentale, ma come più ampio vincolo affettivo tra soggetti indipendentemente dalla relazione parentale, dal matrimonio o dalla convivenza di fatto.
E’ proprio la stabilità e la durevolezza del legame tra due persone che ingenera, con la morte di una, quel grave danno morale ed esistenziale che incide pesantemente sulla vita di chi resta che si vede privato di una relazione importante e delle aspettative che da quella relazione aveva.
Nel caso di specie era stato ampiamente provato il legame affettivo tra la vittima del sinistro e la fidanzata, indipendentemente dal fatto che essi ancora non convivessero. Infatti il loro rapporto era stabile da tempo ed avevano programmato il prossimo matrimonio, avevano già acquistato una casa ed avevano provveduto alle pubblicazioni, pertanto non vi poteva essere dubbio sulla solidità del legame.
Conseguentemente il Tribunale ha condannato parte convenuta, responsabile del sinistro, ad un risarcimento di oltre duecentomila euro in favore della povera fidanzata, ormai privata del futuro marito.
Il caso è veramente emblematico, vista la prossimità del matrimonio, ma in generale ammettere la tutela, sotto il profilo risarcitorio, di una relazione affettiva la cui privazione comporti certamente un grave danno morale ed esistenziale, costituisce la corretta applicazione dei principi di cui all’art. 2 della Costituzione che “garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, riconoscendo, quindi, il diritto soggettivo di ognuno alle relazioni con gli altri ed, in particolare, alle relazioni affettive, diritto la cui violazione, sussistendo una sufficiente stabilità e durevolezza delle relazioni stesse, deve portare alla riparazione risarcitoria.
Nel caso di specie, peraltro, era anche invocabile il principio di cui all’art. 29 della Costituzione che riconosce a tutti i diritto di formare una famiglia fondata sul matrimonio, diritto la cui aspettativa è venuta meno per la povera fidanzata in conseguenza della improvvisa morte del futuro sposo.